Chi sbaglia dovrebbe pagare e chi subisce l’errore deve essere ristorato dal danno.

Ieri pomeriggio polemiche a furor di popolo  ed al calor bianco durante l’incontro sindacale con Asst di Lodi, soprattutto sulla performance 2022 meglio conosciuta come “pagellina”.

La premialità infatti, sarà pagata entro luglio ma come ? A chi? Ci sono persone che non hanno avuto neppure la valutazione e chi è stato valutato da una sorta di fantasma.

Insomma… situazioni incredibili e surreali !

I sindacati hanno chiesto una sorta di amnistia e pagamento a tutti i dipendenti del comparto di almeno l’80% della quota, proprio in presenza di errori inenarrabili e vergognosi.

Pubblichiamo le norme di legge che regolano il giudizio della performance: leggendole si comprende la differenza che c’è tra un lombrico ed un elefante. Ed allora… come si fa ad accettare una situazione così allo sbando ? L’Asst di Lodi è già stata oggetto dei primi ricorsi, ma a conoscenza di errori macroscopici come può bistrattare così i dipendenti senza porvi un rimedio comprensibile e giustificato ?

Chi paga gli errori ? Si pensi che moltissimi dipendenti non conoscono neppure gli obiettivi di reparto per i quali hanno lavorato. Come dire che il marito quando va all’altare non conosce il nome della moglie !

E poi… come prevede la legge dove sono le valutazioni degli utenti sui servizi ed anche, soprattutto, le valutazioni dei dipendenti sugli stessi servizi, come prevede la legge ?!

Il decreto che definisce i “principi generali” della norma, dopo aver indicato i tre momenti del ciclo (vale a dire misurazione, valutazione e erogazione del premio), fornisce alcune indicazioni su quest’ultimo punto.

La valutazione della performance, infatti, “è condizione necessaria per l’erogazione di premi”. Con le modifiche del D.Lgs. 74/2017 vengono associati a questi ultimi anche tutte le altre possibili “componenti del trattamento retributivo legate alla performance” e si aggiunge che la valutazione della performance “rileva ai fini del riconoscimento delle progressioni economiche, dell’attribuzione di incarichi di responsabilità al personale, nonché del conferimento degli incarichi dirigenziali”.

 

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L’erogazione del premio

L’articolo del Decreto che definisce i “principi generali” della norma, dopo aver indicato i tre momenti del ciclo (vale a dire misurazione, valutazione e erogazione del premio), fornisce alcune indicazioni su quest’ultimo punto.

La valutazione della performance, infatti, “è condizione necessaria per l’erogazione di premi”. Con le modifiche del D.Lgs. 74/2017 vengono associati a questi ultimi anche tutte le altre possibili “componenti del trattamento retributivo legate alla performance” e si aggiunge che la valutazione della performance “rileva ai fini del riconoscimento delle progressioni economiche, dell’attribuzione di incarichi di responsabilità al personale, nonché del conferimento degli incarichi dirigenziali”.

Se la finalità ultima della valutazione della performance è prettamente “organizzativa”, perché mira a rilevare il contributo di ciascuna Amministrazione all’interesse generale, l’uso che se ne fa è invece tutto orientato alla sua dimensione individuale. In altre parole, ciò che interessa ai cittadini e alle imprese è sapere come sono utilizzate le risorse provenienti dalla tassazione, piuttosto che l’ammontare del premio erogato al singolo dipendente pubblico.

 

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