Per chi strimpella sull’organico TIS

 

E’ imbarazzante notare la stupidaggine giuridica (ci auguriamo non la sfrontata malafede) secondo la quale la suesposta DGR  di Regione Lombardia dovrebbe aver soppiantato il decreto del Ministro della Sanità 13 settembre 1988, dal titolo: “Determinazione degli standards del personale ospedaliero” che, per la parte che qui ci interessa ( organico della terapia intensiva) è stato confermato al punto 3 dalla sentenza (nientemeno) che della stessa Corte Costituzionale n. 338/del 15 giugno 1989.

Non facciano conto gli adepti delle forzature di prendere in giro FIALS-CONFSAL!

Non siamo sprovveduti al punto che ribadiamo e nuovamente segnaliamo che è la stessa DGR di Regione Lombardia a spiegarci e ribadire che:

“Considerato che, anche in virtù dell’art.2, comma 1 del decreto del presidente della repubblica (d.P.R.) , 14 gennaio 1997  – che fa salve le prescrizioni contenute nella normativa nazionale ,etc. …. I citati requisiti minimi, etc. …”

Quindi, come previsto dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 388 del 15 giugno 1989 ( dove ben 5 regioni avevano dato l’assalto al decreto del Ministro della Sanità 13 settembre 1988, allo scopo di ottenere mano libera per decidere negli ospedali l’organico da destinare nelle varie specialità), la norma sugli standard infermieristici non può essere di origine regionale ma nazionale.

Non si può far finta di non conoscere quanto la Corte Costituzionale, ripetiamo, la Corte Costituzionale ha stabilito per l’intera nazione Italia !

ORGANICO INFERMIERISTICO DI 24 PER MODULO DI 8 LETTO IN TERAPIA INTENSIVA E n.12 INFERMIERI PER TERAPIA SUB-INTENSIVA, STESSO MODULO.

Tutto il resto è solo furbizie gretta! Tatticismo della confusione ed affabulazione !

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