La parte pensionistica indicata per il personale infermieristico di pronto soccorso-emergenza contenuta nel “decreto bollette” è un tutto dire … Ecco , invece, come stanno le cose! Si ungono le ruote del carro perchè corra sempre più forte fino ad obbligare i “facchini” a tirarlo… e poi… in futuro, ci si ritroverà senza più il tramezzino?! Attenzione!!!!! Seguire l’iter del decreto “bollette” in parlamento per credere e vedere successivamente cosa succederà sulle pensioni : Fornero insegna!
Chi non ha pietà per gli essere umani e vende armi da guerra non è mai credibile! Se, al contrario vale sempre il detto … meglio poco che nulla… allora si starà sempre “incazzati” per pagare il mutuo e le bollette a fine mese! Vedi proprio decreto “bollette” !
Il decreto “Bollette” approvato dal Consiglio dei ministri e Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 76 del 30 marzo 2023, presenta alcune novità in particolare, per i sanitari che svolgono la loro attività nei servizi di urgenza ed emergenza. Dopo l’introduzione della possibilità di adire alla trasformazione del loro rapporto da tempo pieno a quello a tempo a tempo ridotto, part-time il testo contiene un altro riconoscimento ai fini del calcolo della futura pensione dei sanitari dell’emergenza.
Al personale sanitario che ha iniziato la propria contribuzione successivamente al 1° gennaio 1996, cioè coloro che rientrano integralmente nel sistema del calcolo contributivo, viene riconosciuta, ai fini del trattamento dell’importo pensionistico, un riferimento dei coefficienti di trasformazione del montante contributivo ad un’età anagrafica maggiorata di due mesi per ogni anno di attività svolta nei servizi di urgenza, nel limite massimo di 24 mesi.
I coefficienti di trasformazione sono valori, utilizzati nel sistema contributivo, che traducono in pensione annua il montante dei contributi accumulato dal lavoratore nel corso della vita lavorativa. Si tratta di parametri variabili a seconda dell’età anagrafica alla quale il lavoratore consegue la prestazione previdenziale. In particolare essi risultano tanto più elevati quanto maggiore è l’età del lavoratore. Il principio, infatti, alla base del sistema contributivo è che più tardi si andrà in pensione maggiore sarà l’importo del trattamento che potrà essere ottenuto perché minore sarà la durata della vita (potenziale) del beneficiario.
I coefficienti, a seguito della Riforma Fornero del 2011, vengono aggiornati in corrispondenza dello scatto degli adeguamenti alla speranza di vita e si riducono progressivamente in misura tale da compensare l’effetto “positivo” che la speranza di vita produrrebbe sull’assegno, in termini di aumento del montante contributivo dovuto alla prosecuzione del versamento della contribuzione.
I coefficienti vengono rivisti ogni due anni e il 1° dicembre 2022 il decreto ministeriale di riferimento, emanato dal ministero del Lavoro, ha stabilito un incremento per il biennio 2023/2024 rispetto al 2021/2022. Negli ultimi anni, grazie anche alle migliorate condizioni di vita e ai progressi della medicina, la speranza di vita è andata costantemente crescendo. Di conseguenza i coefficienti di trasformazione si sono ridotti, dal momento che andavano applicati a periodi di tempo sempre più lunghi, dal pensionamento al potenziale decesso del pensionato.
Ma nel 2023 questo trend è stato interrotto e avrà un’inversione: i coefficienti di trasformazione crescono. Il motivo è, purtroppo, da ricercare negli effetti negativi che la pandemia da Covid-19 ha avuto sull’aspettativa di vita degli italiani, che per la prima volta da quando vengono applicati i coefficienti di trasformazione è diminuita.
Il decreto ministeriale del 1° dicembre 2022 ha dunque certificato che per il biennio 2023-2024 i coefficienti di trasformazione saranno più elevati di quelli del 2021-2022. L’incremento andrà dallo 0,084% per pensionamenti a 57 anni, con il coefficiente che passa dal 4,186% nel 2021/22 al 4,270% nel 2023/24, fino allo 0,45% per pensionamenti a 70 anni, con il passaggio dal 6,215 % nel 2021/22 al 6,665 % nel 2023/24.
Per alcune particolari realtà lavorative il legislatore ha già previsto la possibilità di attivare dei coefficienti di trasformazione maggiorati. Ad esempio, per le lavoratrici madri con pensione interamente calcolata con il sistema contributivo, per il personale appartenente ai profili professionali di controllore del traffico aereo, pilota e operatore radiomisure e di quello di esperto di assistenza di volo e meteo ex art 5 della legge n. 248/1990.
In pratica anche per i sanitari dell’urgenza, allorché andranno in pensione e fino al giugno del 2032, il coefficiente di riferimento non sarà quello dell’età del pensionamento ma quello di un’età maggiorata di due mesi per ogni anno di servizio in strutture d’emergenza.
Nello stabilire il coefficiente da utilizzare bisogna anche tener conto, infatti, anche delle frazioni di anno rispetto all’età dell’assicurato. In particolare la legge prevede che il coefficiente di trasformazione deve essere incrementato di tanti dodicesimi della differenza tra il coefficiente previsto per l’età immediatamente superiore a quella dell’assicurato e il coefficiente previsto per l’età inferiore, per quanti sono i mesi interi trascorsi tra la data di compimento dell’età e la decorrenza della pensione.