OBBLIGO DI VISITA MEDICA DOPO 60 GIORNI DI ASSENZA

Dopo un assenza lunga più di 60 giorni è obbligatorio svolgere la visita medica di idoneità prima di tornare a lavoro

Per tutte le mansioni in cui è obbligatoria la Sorveglianza Sanitaria, se il lavoratore è assente da lavoro per più di 60 giorni continuativi, il Datore di Lavoro ha l’obbligo di sottoporlo a una visita medica di idoneità dal Medico Competente, prima di farlo rientrare a lavorare in totale sicurezza.

È assolutamente impossibile riprendere l’attività lavorativa senza prima aver ricevuto l’ok del Medico Competente Aziendale!

Visita medica obbligatoria dopo 60 giorni di assenza

La legge 81/08, chiamata anche Testo Unico Salute e Sicurezza sul lavoro stabilisce che all’interno della Sorveglianza Sanitaria è compresa anche la visita medica per il rientro dopo 60 giorni di assenza.

Il lavoratore (con mansione soggetta a Sorveglianza Sanitaria) assente da lavoro per motivi di salute, a causa di malattia o infortunio, per una durata superiore a 60 giorni continuativi, deve svolgere una visita medica di idoneità specifica alla mansione, prima di poter riprendere la sua attività in totale sicurezza.

Articolo 41 – Sorveglianza sanitaria 

La Sorveglianza Sanitaria comprende:
(…) la visita medica precedente alla ripresa del lavoro, a seguito di assenza per motivi di salute di durata superiore ai sessanta giorni continuativi, al fine di verificare l’idoneità alla mansione.

D. Lgs. 81/2002

A cosa serve la visita medica dopo 60 giorni di assenza

La visita medica del lavoro dopo 60 giorni di assenza per malattia o infortunio è importantissima per la Salute del lavoratore: infatti ha lo scopo di accertarsi che egli sia idoneo a svolgere la mansione che gli è stata affidata.

Ti ricordiamo che questa visita può essere svolta solo dal Medico Competente Aziendale.

Cosa succede se non faccio la visita dopo un’assenza di 60 giorni

La visita medica dopo un assenza continuativa di più di 60 giorni è obbligatoria per tutte quelle mansioni lavorative per cui vige l’obbligo di Sorveglianza Sanitaria, perciò se il datore di lavoro non la predispone sta commettendo a tutti gli effetti un illecito e può incorrere in pesanti sanzioni.

Se la visita non viene fatta e il lavoratore torna a lavorare, il datore di lavoro può essere esposto a responsabilità per aggravamento!

Per poter riprendere a tornare a lavoro è necessario avere l’approvazione del Medico Competente che esprime il Giudizio di idoneità!

Quando deve essere fatta la visita medica per il rientro dopo un’assenza di 60 giorni

La visita medica per il rientro del lavoratore dopo 60 giorni deve essere svolta subito dopo la fine del periodo di assenza e appena prima di riprendere l’attività lavorativa.

La visita medica di idoneità non può essere svolta quando il lavoratore è ancora in periodo di malattia, perché ciò sarebbe contro la legge, ma deve essere svolta immediatamente alla scadenza del certificato di malattia.

Se in questo periodo di tempo il Medico Competente non è disponibile o non può effettuare la visita, il datore di lavoro e il lavoratore devono trovare una soluzione su come gestire i giorni tra la fine della malattia e la ripresa a lavoro.

Come gestire i giorni tra fine della malattia e visita medica di idoneità?

Il datore di lavoro e il suo lavoratore possono accordarsi privatamente su come organizzare i giorni “buchi”:

Ad esempio:

  • copertura con ferie
  • permessi
  • riduzione orari di lavoro (RoL) 
  • banca ore

Se non viene fatto nessun accordo, il periodo di tempo prima della visita medica verrà considerato aspettativa non retribuita.

Come informare i lavoratori

L’ideale sarebbe che tutti i lavoratori siano informati dell’obbligo di visita medica dal Medico Competente dopo un’ assenza superiore a 60 giorni.

Questo può essere fatto, ad esempio, con un cartello esposto in un ambiente di lavoro visibile a tutti.

Cosa succede se il Medico competente non rilascia l’idoneità

Se, dopo la visita medica, il Medico Competente non rilascia l’idoneità, possono verificarsi due situazioni differenti:

  • Se il Medico Competente stabilisce delle limitazioni temporanee, per salvaguardare la salute del lavoratore, il Datore di Lavoro deve affidargli una mansione alternativa, sempre nel suo ambito, che sia approvata dal Medico Competente.
  • Se il Medico Competente stabilisce invece linidoneità permanente, il Datore di Lavoro deve cambiare la mansione del lavoratore, sempre su approvazione del Medico Competente.

Quando il lavoratore può opporsi al giudizio del Medico Competente

Il lavoratore che non ha ottenuto il giudizio di idoneità dal medico competente ha diritto di fare ricorso all’Organo di Vigilanza territoriale ( ATS ).

L’organo competente, dopo aver fatto le sue valutazioni, in alcuni casi potrà rivedere il giudizio del medico e quindi permettere il rientro a lavoro.

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