Con l’entrata in vigore del nuovo Ccnl Sanità 2019–2021 non sono più previste le classiche progressioni economiche. Tuttavia, benché la denominazione si sia modificata, sono comunque previste delle progressioni e dei passaggi di fascia.
Sono chiamati D.E.P. : al fine di remunerare il maggior grado di competenza professionale progressivamente acquisito dai dipendenti, nello svolgimento delle attribuzioni proprie dell’area, agli stessi, sono attribuibili «differenziali economici di professionalità» da intendersi come incrementi stabili del trattamento economico
PASSAGGI DI PROFILO
All’interno di una stessa azienda possono essere effettuati dei passaggi di profilo. Questi passaggi vengono effettuati:
Sulla base del fabbisogno triennale
Sulla base dei requisiti professionali e culturali previsti
Nel caso in cui ci siano più domande, l’Azienda provvede ad effettuare una selezione interna dove vengono valutati i curricula e viene programmato un eventuale colloquio di verifica attitudinale. Nel caso in cui siano richiesti dei requisiti di abilitazione previsti dalle disposizioni legislative, si va a verificare l’idoneità professionale anche attraverso una prova teorico–pratica.
I criteri di un’eventuale selezione devono essere definiti preventivamente. In caso di passaggio di profilo, il dipendente conserva la progressione economica già presente ed acquisisce le nuove indennità del nuovo profilo.
PROGRESSIONE ECONOMICA ALL’INTERNO DELLE AREE CLICK
Al fine di remunerare il maggior grado di competenza professionale acquisito, possono essere attribuiti dei differenziali economici di professionalità, ovvero degli incrementi stabili del trattamento economico. Il personale inquadrato nell’area dell’elevata qualificazione non sottostà a questa norma.
I differenziali vengono attribuiti al 1° gennaio dell’anno di sottoscrizione del contratto integrativo nel quale vengono finanziati. I differenziali economici sono divisi per area di inquadramento.
Valori annui differenziali stipendiali e numero massimo differenziali attribuibili
Area | Valore annuo lordo differenziale stipendiale | Numero massimo di differenziali attribuibili |
Area dei Professionisti della salute e dei Funzionari | 1.200,00 | 7 |
Area degli Assistenti | 1.000,00 | 6 |
Area degli Operatori | 800,00 | 6 |
Area del Personale di supporto | 700,00 | 6 |
(Valori annui lordi in Euro da corrispondersi per 13 mensilità)
Se un dipendente passa da un’azienda ad un’altra mantiene il trattamento economico in godimento e può partecipare alla progressione economica nell’area di appartenenza. I differenziali economici di professionalità si configurano come delle progressioni economiche e non determinano l’attribuzione di mansioni superiori.
L’attribuzione viene effettuata attraverso una procedura selettiva alla quale:
Possono partecipare tutti i lavoratori che negli ultimi tre anni non hanno avuto progressioni economiche
Che non hanno avuto nel biennio procedente dei provvedimenti disciplinari superiori alla multa. Al dipendente che ha i requisiti, ma non ha ancora terminato i due anni dal procedimento disciplinare, la liquidazione è sospesa fino al termine del procedimento disciplinare, ma se la sanzione del disciplinare è superiore alla multa, il dipendente è escluso dalla procedura
Le quote da destinare ai differenziali economici di professionalità vengono definite in sede di contrattazione nel limite delle risorse disponibili. Non è possibile attribuire più di un differenziale al dipendente per ogni procedura selettiva e i differenziali vengono attribuiti fino all’importo disponibile fissato, previa graduatoria dei partecipanti alla selezione.
La valutazione tiene conto di:
Almeno il 40% del punteggio totale, della media delle ultime tre valutazioni individuali annuali o disponibili
Per non più del 40% dall’esperienza professionale maturata, anche a tempo determinato o tempo parziale, presso le aziende del comparto o comparti diversi, nello stesso profilo
Per la percentuale residua fino ad arrivare al 100%, ad eventuali altri criteri definiti in sede di contrattazione, che siano correlati alle capacità culturali e professionali anche attraverso percorsi formativi
Una volta stilata la graduatoria, viene data priorità a coloro che hanno maturato almeno 10 anni di esperienza nella vecchia categoria o nella nuova area di inquadramento senza aver mai conseguito progressioni economiche e al personale che ha maturato almeno 20 anni di esperienza professionale nella vecchia categoria e che ha conseguito due progressioni economiche.
Per esperienza professionale si intende quella maturata con o senza continuità, anche a tempo determinato e a tempo parziale. Dopo aver definito l’attribuzione con i criteri si procede all’attribuzione dei differenziali economici al restante personale in caso.
PROGRESSIONE TRA LE AREE
Le progressioni tra un’area e quella immediatamente superiore avvengono attraverso una procedura selettiva interna, in cui viene anche valutata la performance individuale conseguita dal dipendente negli ultimi 3 anni di servizio o quelle più recenti disponibili in ordine cronologico.
Viene valutata l’assenza di provvedimenti disciplinari negli ultimi due anni, il possesso di titoli o competenze professionali o titoli di studio ulteriori rispetto a quelli previsti per l’accesso all’area ed anche il numero e il tipo di incarichi già rivestiti.
Nel caso in cui il personale al momento della progressione abbia un trattamento economico – composto da stipendio tabellare, differenziali economici di professionalità ed eventuale assegno ad personam – superiore rispetto al tabellare iniziale previsto per la nuova area, viene collocato nel differenziale economico di professionalità di valore minore o uguale al suddetto trattamento economico.
L’eventuale ulteriore differenza viene mantenuta con un assegno ad personam fino a quando non si acquisisce il differenziale economico di professionalità successivo.
Nel caso in cui le aziende, nel proprio piano triennale dei fabbisogni, rilevino la necessità di coprire dei profili specifici, al fine di tener conto dell’esperienza e della professionalità maturate ed effettivamente utilizzate dall’Azienda o Ente di appartenenza, possono decidere di attivare la progressione tra le aree con procedure selettive in cui sono ammessi i dipendenti in servizio:
In possesso del titolo di studio richiesto per l’area immediatamente superiore ed almeno 5 anni di esperienza professionale maturata nel profilo professionale di appartenenza
In alternativa al possesso del titolo di studio relativo all’area cui il dipendente è inquadrata, almeno 10 anni di esperienza professionale maturata nel profilo professionale di appartenenza
Il personale dipendente già in servizio a tempo indeterminato presso un’Azienda che vince un concorso presso un’altra azienda conserva lo stipendio tabellare e i differenziali economici di professionalità.
Se il trattamento economico è superiore rispetto al tabellare iniziale previsto per il nuovo inquadramento conseguito, il personale viene collocato nel differenziale economico di professionalità di valore minore o uguale al suddetto trattamento economico e l’eventuale ulteriore differenza è mantenuta come assegno personale che cessa nel momento in cui la persona acquisisce il differenziale economico di professionalità successivo.
Gli Operatori Socio Sanitari che, a seguito della progressione tra aree, accedono all’area degli assistenti, acquisiscono la denominazione di “Operatore Socio Sanitario senior”.