Inviata una nota di Fials-Confsal ad Asst di Lodi e Regione Lombardia – per conoscenza anche a Prefettura Lodi.
Sotto il testo.
La stabilizzazione precari Covid-19, è disciplinata dalla Legge di Bilancio per il 2022, ossia dalla legge 30 dicembre 2021 n. 234, ed in modo particolare dall’art. 1 comma 268 lettera b). La normativa è stata recentemente modificata dall’art. 4 del decreto-legge 29 dicembre 2022 n. 198 (c.d. decreto mille proroghe).
[LEGGE 30 dicembre 2021, n. 234, comma 268, lettera b)
b) ferma restando l’applicazione dell’articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, dal 1° luglio 2022 e fino al 31 dicembre 2023 possono assumere a tempo indeterminato, in coerenza con il piano triennale dei fabbisogni di personale, il personale del ruolo sanitario e gli operatori socio-sanitari, anche qualora non piu’ in servizio, che siano stati reclutati a tempo determinato con procedure concorsuali, ivi incluse le selezioni di cui all’articolo 2-ter del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, e che abbiano maturato al 30 giugno 2022 alle dipendenze di un ente del Servizio
sanitario nazionale almeno diciotto mesi di servizio, anche non continuativi, di cui almeno sei mesi nel periodo intercorrente tra il 31 gennaio 2020 e il 30 giugno 2022, secondo criteri di priorita’ definiti da ciascuna regione. Alle iniziative di stabilizzazione del personale assunto mediante procedure diverse da quelle sopra indicate si provvede previo espletamento di prove selettive]
La disposizione prevede infatti che, fermo restando l’applicazione dell’art. 20 del Decreto Madia, dal 1^ luglio 2022 e fino al 31 dicembre 2024 (termine prorogato dal recente decreto mille proroghe del 2023) le Aziende Sanitarie possono assumere, a tempo indeterminato, il personale del ruolo sanitario e gli operatori socio sanitari nel rispetto delle seguenti condizioni:
Abbiamo maturato al 31 dicembre 2024 (prima era il 31 dicembre 2023), alle dipendenze “di un ente” del Servizio Sanitario Nazionale, almeno 18 mesi di servizio, anche non continuativi, di cui almeno 6 mesi nel periodo intercorrente tra il 31 gennaio 2020 e il 31 dicembre 2022 (prima 30 giugno), secondo criteri di priorità definiti da ciascuna Regione;
Siano stati reclutati a tempo determinato con procedure concorsuali o selezioni pubbliche per titoli ed esami.
Il decreto mille proroghe del 2023 ha introdotto ulteriori novità in merito ai tipi di contratti che possono essere stabilizzati.
Esso ha in particolare previsto la possibilità di stabilizzazione precari Covid anche per tutti i lavoratori del settore sanitario che, fermo il rispetto dei requisiti che abbiamo visto sopra, siano stati assunti non con contratti a tempo determinato ma con contratti di lavoro “flessibili” ovvero partite IVA, co.co.co., contratti con borsa di studio, etc; in questo caso, però, la stabilizzazione avverrà previa indizione di apposite “procedure selettive”.
Tutto ciò posto ed in conseguenza della necessità di garantire un’adeguata cura ed assistenza agli Utenti del SSN è di abbagliante evidenza che non può essere pretermesso il rinnovo/proroga dei contratti a termine del personale, anche in relazione al termine prorogato dal legislatore al 31-12-2024, nonché utili procedure di stabilizzazione anche per il personale medico/sanitario/tecnico sanitario/biologo.
Con la nostra ultima considerazione di cui sopra intendiamo spronare Asst di Lodi e Regione Lombardia ad un cortese riscontro, quanto adeguato ed urgente, in proposito.