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Riceviamo da ASST di Crema PER INDENNITA’ PRONTO SOCCORSO E INDENNITA’ ART. 107 CCNL
25 Marzo 2023
CLICK P.S.
INDENNITA’ ART. 107 CCNL:
Art. 107 Indennità per l’operatività in particolari UO/Servizi
1. Le indennità di cui al presente articolo è destinata al personale, con esclusione dell’area del personale di elevata qualificazione, che presta il proprio lavoro presso Unità Operative o Servizi particolarmente disagiati.
2. Il personale assegnato alle UO/Servizi di malattie infettive e discipline equipollenti così come individuate dal DM 30.1.1998 e s.m.i., i gruppi operatori e le terapie intensive, le terapie sub-intensive, i servizi di nefrologia e dialisi, le UO/Servizi di emergenza urgenza, i servizi che espletano in via diretta le prestazioni di assistenza domiciliare presso l’utente, i servizi per le dipendenze, compete una indennità giornaliera lorda per giornata di presenza, negli importi di seguito indicati:
Destinatari Importo giornaliero
Personale del ruolo sanitario, sociosanitario e tecnico delle aree dei professionisti della salute e dei funzionari, degli assistenti e degli operatori
5,00
Profilo di operatore tecnico addetto all’assistenza dell’area del personale di supporto
1,50
Le indennità del presente comma non sono cumulabili fra loro e nel caso di assegnazione del personale a più servizi, viene corrisposta una indennità.
3. Le UO/Servizi e gli importi di cui al comma 2 possono essere integrati dalle aziende in sede di contrattazione integrativa ai sensi dell’art. 9, comma 5, lett. l) tenuto conto della consistenza del fondo e in conformità alle disposizioni legislative vigenti in materia di organizzazione.
4. Nei servizi di pronto soccorso, oltre a quanto previsto al comma 2, a decorrere dal 31.12.2021 e a valere dal 2022 come previsto dall’art. 1, comma 293, L. 234/2021, al personale di tutte le aree e di tutti i ruoli assegnato a tali servizi compete una indennità mensile lorda, da corrispondersi per dodici mensilità in ragione della effettiva presenza in servizio, il cui importo è stabilito presso ciascuna Azienda o Ente in funzione delle risorse confluite nel Fondo ai sensi dell’art. 103, comma 4 (Fondo premialità e condizioni di lavoro). Nelle more della individuazione, presso ciascuna Regione, della quota di risorse finanziarie di pertinenza di ciascuna azienda o ente a copertura dell’onere nei limiti delle risorse individuate ai sensi della Tabella G, è riconosciuto, in ragione della effettiva presenza in servizio ed a titolo di anticipazione della predetta indennità, l’importo mensile lordo di Euro 40,00, da conguagliarsi con i valori che saranno successivamente attribuiti presso ciascuna azienda o ente.
5. Le indennità di cui al presente articolo compensano interamente il disagio del personale operante in particolari unità operative o servizi.
6. Le indennità di cui al presente articolo sono finanziate con il fondo di cui all’art. 103 (Fondo premialità e condizioni di lavoro).
7. Il presente articolo sostituisce e disapplica, a decorrere dall’1 gennaio 2023, l’art. 86, commi 6, 8, 9, 10, 11 e 14, l’art. 87 e l’art. 88 del CCNL 21.5.2018.
PRECISAZIONI DI ASST CREMA:
…
” si riassume la vicenda relativa al pagamento dell’indennità ex art. 107 CCNL Comparto Sanità, per condivisione.
Come noto, durante l’incontro sindacale del 20/03 u.s. i Sindacati del Comparto hanno sollevato l’eccezione di voler verificare cosa storicamente è ricompresa nell’indennità ora disciplinata dall’art. 107 (malattie infettive, terapia intensiva e subintensiva, gruppo operatorio, nefrologia e dialisi, emergenza e urgenza, prestazioni domiciliari e servizio dipendenze).
Durante l’incontro si è condiviso di riconoscere in pagamento nel cedolino di Marzo 2023 (competenza Gennaio 2023) solo i reparti che CERTAMENTE rientrano nelle tipologie sopra indicate.
In particolare sono stati sospesi per consentire i dovuti approfondimenti i seguenti reparti che, storicamente, rientravano nella tipologia dei “gruppi operatori”:
– endoscopia digestiva di Crema e Rivolta;
– sala gessi;
– ambulatorio di urologia;
Inoltre l’indennità di che trattasi non è stata riconosciuta (temporaneamente) agli operatori che afferiscono a centri di costo diversi da quelli sopra indicati e che solo saltuariamente effettuano prestazioni per letti dedicati a attività che storicamente sono ricomprese in quelle definite di “sub-intensiva” ovvero:
– infermieri e OSS della NEUROLOGIA che effettuano attività ai letti di STROKE E NEFRO
– ostetriche di SALA PARTO che effettuano attività in SALA OPERATORIA
– infermieri, OSS e fisioterapisti della PNEUMOLOGIA che effettuano attività in UTIR
– infermieri della CARDIOLOGIA che effettuano attività in UCC
– infermieri e tecnici di laboratorio della RADIOLOGIA che effettuano attività in SALA ANGIOGRAFICA e in SALA OPERATORIA
E’ stata invece riconosciuta l’indennità per le prestazioni domiciliari agli operatori che effettuano attività al domicilio degli utenti per le giornate interessate indipendentemente dal servizio di afferenza dei medesimi.”
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