Stabilizzazione precari OSS presso ASST LODI

Riceviamo dall’Azienda Socio Sanitaria di Lodi una comunicazione stupefacente: la stabilizzazione non si nega ( infatti avevano affermato in verbale prefettizio che le procedure di stabilizzazione  sarebbero state avviate entro la fine del mese di febbraio), ma i tempi quali saranno ? Aumenteranno di 24 ore ? Oppure 24 mesi ?
Noi sappiamo che il 1° marzo scriveremo nuovamente in Prefettura Lodi per chiedere l’ennesimo tentativo di conciliazione poiché la comunicazione aziendale non ha senso, atteso che i commi di legge citati nella comunicazione aziendale sono già stati approvati e già chiaramente definiti.

Ecco quanto la camera il 23 febbraio 2023 ha definitivamente tradotto in legge e che è già pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 27/02/2023.

SI LEGGA A PAG. 10 DELLA GAZZETTA – COLONNA DI DESTRA !
https://www.confsalodi.it/it/wp-content/uploads/20230227_049.pdf

Quindi il DL. 198/2022 è pienamente in vigore .

Non si assumano scuse per protrarre oltre la stabilizzazione del personale precario!!!

Art. 4 e relativi commi di interesse approvati definitivamente!!!!!!!!!

9-sexiesdecies. All’articolo 1, comma 268, lettera b), della legge 30 dicembre 2021, n. 234, le parole: “30 giugno 2022” sono sostituite dalle seguenti: “31 dicembre 2022”.

9-septiesdecies. Le disposizioni di cui all’articolo 1, comma 268, lettera b), della legge 30 dicembre 2021, n. 234, si applicano, previo espletamento di apposita procedura selettiva e in coerenza con il piano triennale dei fabbisogni di personale, al personale dirigenziale e non dirigenziale sanitario, socio-sanitario e amministrativo reclutato dagli enti del Servizio sanitario nazionale, anche con contratti di lavoro flessibile, anche qualora non più in servizio, nei limiti di spesa di cui all’articolo 11, comma 1, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 2019, n. 60.

 

“La norma prevede la possibilità, sempre in coerenza con il piano triennale dei fabbisogni di personale, di attivare procedure selettive anche per la stabilizzazione del personale assunto mediante procedure diverse da quelle concorsuali. Queste ultime procedure devono ritenersi quelle diverse dalle procedure “concorsuali” (intese nell’accezione fornita dalla circolare ministeriale 3/2017). In ogni caso il personale destinatario delle stesse procedure selettive deve essere stato assunto con contratto di lavoro dipendente a tempo determinato.”

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