Sull’anticipo della vacanza contrattuale per la sanità

Proseguendo su uno dei cardini della linea evidenziata al Consiglio Nazionale FIALS, tesa all’uniformità di applicazione delle norme contrattuali, FIALS ha ritenuto necessario inviare una precisa nota al presidente della Conferenza delle Regione e delle Province Autonome, Dott. Massimiliano Fedriga, al fine di evidenziare la necessità che tale organismo fornisca delle indicazioni chiare e precise sulla previsione dell’art. 3 del DL 145/2023.

Nei fatti, la corresponsione della una tantum sulla indennità di vacanza contrattuale, prevista dalla norma appena citata, rappresenta una certezza per i dipendenti dello Stato, ma solo una “possibilità” per i dipendenti della sanità e delle autonomie locali, ai sensi del comma 3 dell’art. 3 del decreto, che recita:

“Le amministrazioni di cui all’articolo 48, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165(nota, ivi compreso il comparto sanità) possono erogare al proprio personale dipendente a tempo indeterminato l’incremento di cui al comma 1 con le modalita’ e nella misura di cui al medesimo comma 1 con oneri a carico dei propri bilanci.”

Proprio per questo motivo, Fials si è attivata immediatamente per scongiurare la possibilità che proprio i Lavoratori della sanità possano essere penalizzati dalla mancata erogazione della una tantum per la IVC 2024 o, peggio, che questa erogazione possa avvenire in maniera differenziata tra le varie Regioni, Aziende o Enti del S.S.N., calpestando così la dignità dei tanti Professionisti ed Operatori che si impegnano senza tregua per la salute dei Cittadini.

Proprio a seguito delle decisioni di Fials nazionale e dell’articolato di legge, molto ambiguo, non è possibile chiedere  anticipi alle aziende sanitarie per il corrente mese di novembre anche per scongiurare la figura di Pulcinella!

In errore, per inciso, sono quei lavoratori che da anni continuano con la “tiritera” delle tasse “sconvolgenti” a seguito della corresponsione di più emolumenti straordinari nel listino paga di dicembre: le tasse si pagano in ogni caso con somme complessive annuali ( conguagli eventuali effettuati dal datore di lavoro ) perfette – seppur gravose, per l’anno 2023, anche se lo stipendio di dicembre fosse pari alla somma di un solo euro e tutti gli emolumenti straordinari percepiti nell’anno fossero scaglionati negli altri mesi dello stesso anno 2023. E’ chiaro ? Restiamo a disposizione.

Ma parliamo di cifre.

La norma della legge di bilancio prevede che da gennaio 2024 l’aumento sarà uguale alla indennità di vacanza contrattuale che già si percepisce in busta paga nel 2023 moltiplicato per 6,7%: circa 70/80 € lordi. Aumenti quindi ben lontani dai 170 € euro strombazzati dal Ministro Zangrillo e riportati dalla stampa.

Evidentemente lo stesso sacrificio non è richiesto agli amministratori visto che dal 2022 l’indennità di funzione dei sindaci è stata progressivamente aumentata per arrivare a regime nel 2024 ad un importo lordo pari a € 13.800, nel caso dei sindaci metropolitani.

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